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Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 15425 del 12/12/2022 Cc. (dep. 12/04/2023) Rv. 284583 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - delitti - associazione per delinquere - Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Accordo con affiliato che agisca “uti singulus” -Procacciamento dei voti mediante le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. -Prova - Necessità.

 

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intrane o ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.

 

Reati contro l'ordine pubblico