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Obbligo del pubblico ministero di darvi esecuzione ovvero di proporre impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14509 del 03/03/2023 Ud. (dep. 05/04/2023) Rv. 284484 - 01

Reati a citazione diretta - Ordinanza del giudice dibattimentale che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio - Erroneità - Conseguenze - Obbligo del pubblico ministero di darvi esecuzione ovvero di proporre impugnazione - Ragioni.

 

In tema di reati procedibili a citazione diretta, ove il giudice dibattimentale abbia erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, quest'ultimo non può disattendere tale provvedimento, ma è tenuto a darvi esecuzione, ovvero può impugnarlo con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nel diverso caso in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, pur non prevista per i reati per i quali procede, non si determina alcuna nullità, trattandosi di opzione maggiormente garantita per l'imputato).

 

Azione penale