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Reati edilizi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14964 del 21/12/2022 Ud. (dep. 11/04/2023) Rv. 284322 - 01

Edilizia - costruzione edilizia - Reati edilizi - Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che non ne modifichino la volumetria e la destinazione d’uso - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di reati edilizi, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, eseguiti mediante opere che ne lascino immutate la volumetria complessiva e l'originaria destinazione d'uso, non richiedono il rilascio del permesso di costruire, pur se comportino variazione di superficie o del carico urbanistico, rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili mediante SCIA. (Fattispecie relativa ad immobile al cui interno l'imputato aveva ricavato due vani mediante la divisione, con tramezzature interne, di un ambiente preesistente di maggiore ampiezza).

 

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