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Estensione della consegna allo Stato di emissione - Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 19471 del 03/05/2023 Cc. (dep. 09/05/2023) Rv. 284706 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità' straniere - Estensione della consegna allo Stato di emissione - Procedura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Mancata fissazione dell'udienza camerale funzionale all'eventuale formulazione di opposizione nell'interesse del consegnato - Conseguenze.

 

In tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto daii'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

 

Rapporti giurisdizionali con autorità' straniere