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Effetto devolutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15256 del 13/01/2023 Cc. (dep. 12/04/2023) Rv. 284462 - 01

Misure cautelari - personali - impugnazioni - appello - Appello avverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - Effetto devolutivo - Sussistenza - Poteri istruttori del tribunale del riesame - Esclusione -Conseguenze.

 

Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.

 

Misure cautelari