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Applicazione della misura in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14980 del 21/12/2022 Cc. (dep. 11/04/2023) Rv. 284324 - 01

Misure cautelari - personali - provvedimenti - ordinanza del giudice -requisiti - motivazione - Applicazione della misura in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero - Obbligo di autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura - Sussistenza - Fattispecie.

 

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l'obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal tribunale, a seguito dell'appello avverso l'iniziale provvedimento reiettivo. (Fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l'indicazione delle normeviolateed inoltre priva di un'autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero).

 

Misure cautelari