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Termine di durata massima della custodia cautelare - Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 15431 del 15/03/2023 Cc. (dep. 12/04/2023) Rv. 284588 - 01

Misure cautelari - personali - estinzione - termine di durata massima della custodia cautelare - Delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Aumento di sei mesi ex art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis, cod. proc. pen. dei termini di fase – Automatismo – Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

 

In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e pertanto, ai fini della sua operatività, non è necessario alcun provvedimento del giudice.

 

Misure cautelari