Skip to main content

Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023 Cc. (dep. 11/04/2023) Rv. 284581 - 01

Misure cautelari - personali - impugnazioni - Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare – Rigetto - Rimedio esperibile - Appello - Sussistenza - Ricorso "per saltum" in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

 

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili.

 

Misure cautelari