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Preclusione processuale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21108 del 10/05/2023 Cc. (dep. 17/05/2023) Rv. 284766 - 01

Misure cautelari - personali - impugnazioni - Giudicato cautelare - Preclusione processuale - Limiti - Reiterazione di provvedimenti - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare).

 

Misure cautelari