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Applicabilità degli oneri formali previsti dal novellato - Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 22140 del 03/05/2023 Cc. (dep. 23/05/2023) Rv. 284645 - 01

Misure cautelari - personali - impugnazioni - Appello cautelare - Applicabilità degli oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dal novellato art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.

 

Misure cautelari