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Sospensione del procedimento con messa alla prova – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14840 del 27/10/2022 Ud. (dep. 06/04/2023) Rv. 284273 - 01

Soggetti del diritto di impugnazione - pubblico ministero – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Ordinanza di ammissione – Legittimazione del Procuratore generale alla sua impugnazione con ricorso per cassazione – Sussistenza – Legittimazione all’impugnazione unitamente alla sentenza di estinzione del reato – Sussistenza - Condizioni.

 

In tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova.

IMPUGNAZIONI