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Qualificazione in grado di appello come confisca obbligatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023) Rv. 284494 - 02

Impugnazioni - appello - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" - Confisca per equivalente disposta in primo grado - Qualificazione in grado di appello come confisca obbligatoria - Ammissibilità - Ragioni.

 

Non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione come obbligatoria in grado di appello, in quanto relativa al prezzo del reato, della confisca per equivalente disposta in primo grado, costituendo l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso concreto, il pubblico ministero, pur non avendo formulato uno specifico motivo di gravame, aveva chiesto, nel rassegnare le conclusioni in grado di appello, la riqualificazione della confisca, introducendo, in tal modo, il contraddittorio sul punto).

 

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