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Obbligo della cancelleria di trasmissione alla sezione competente - Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 19433 del 14/02/2023 Ud. (dep. 09/05/2023) Rv. 284622 - 01

Impugnazioni - appello - decisioni in camera di consiglio - Giudizio cartolare - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Memoria difensiva inviata a indirizzo PEC diverso da quello della sezione che tratta l'appello - Obbligo della cancelleria di trasmissione alla sezione competente - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell'elenco degli indirizzi PEC di cui all'allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell'atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente.

 

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