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Ingente quantitativo della sostanza stupefacente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20277 del 21/02/2023 Ud. (dep. 12/05/2023) Rv. 284681 - 01

Pena - Ingente quantitativo della sostanza stupefacente - Valutazione ai fini della determinazione della pena - Valutazione del medesimo elemento ai fini della ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di trattamento sanzionatorio, non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente effettuata anche ai fini della determinazione della pena, ove sia stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e valutata in termini di subvalenza nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, diversamente, si farebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" del generale criterio di graduazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo edittale previsto per il reato per cui si procede).

 

Pena