Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20347 del 24/02/2023 Cc. (dep. 12/05/2023) Rv. 284513 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Periodo di detenzione all'estero - Fungibilità - Rilevanza ai fini dell'indennizzo - Esclusione.
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che il periodo di detenzione subìto all'interno di un istituto straniero sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.