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Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21494 del 20/12/2022 Cc. (dep. 19/05/2023) Rv. 284700 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Rimedio risardtorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. (Fattispecie in cui la Corte ha esteso il principio al letto del compagno di cella del detenuto, ritenendo non computabile lo spazio occupato da tale arredo).

 

Istituti di prevenzione e di pena