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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18130 del 21/07/2017

Istanza di protezione sussidiaria - Art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Minaccia grave ed individuale alla vita dello straniero - Necessità - Interpretazione comunitariamente orientata nel senso della sufficienza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso.

In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18130 del 21/07/2017