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Sospensione dei lavori - risarcimento del danno – Cass. n. 13626/2021

Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - sospensione dei lavori - risarcimento del danno - Opere private per la produzione di energia elettrica - Violazione delle distanze - Tutela ripristinatoria - Esclusione - Tutela indennitaria - Sussistenza - Fondamento.

Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021 (Rv. 661290 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873