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Acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - Accessione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4454 del 14/02/2019

Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - Accessione - Occupazione di porzioni di fondo attiguo - Trasferimento della proprietà all'occupante - Carattere costitutivo della sentenza - Onere delle spese - spese giudiziali civili - condanna alle spese

Colui che, nella costruzione di un edificio, ha occupato in buona fede una porzione del fondo attiguo, se chiede al giudice l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, in caso di accoglimento della domanda di accessione invertita, ottiene una pronuncia costitutiva, perché il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice. Egli, traendo vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione. Tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede e ottiene l'accessione invertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nella regolamentazione delle spese, si dovesse tener conto non soltanto della domanda di attribuzione ex art. 938 c.c. e dell'opposizione, rispetto ad essa, della parte contro interessata, ma anche delle ulteriori e contrapposte domande e dunque dell'esito globale del processo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4454 del 14/02/2019

Cod_Civ_art_0938, Cod_Proc_Civ_art_091