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Distanza minima - principio di prevenzione

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - calcolo - dal confine - parete finestrata - distanza minima - principio di prevenzione - applicabilità - limiti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25571 del 12/10/2018

>>> L'art. 9 n. 2 d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettatala distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine,se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2 c.c., ove ne ricorrano le condizioni.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25571 del 12/10/2018