Skip to main content

Demanio - demanio statale - marittimo - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018

Area rivierasca - Inclusione - Requisiti.

Per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018