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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - muro di cinta - distanze – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11388 del 13/05/2013

Terrapieno e insediamenti in esso ricompresi - "Costruzione" agli effetti delle distanze legali - Configurabilità - Fondamento - Separazione del muro di contenimento dal riporto di terreno - Rilevanza - Esclusione.

In tema di distanze legali, rientrano nel concetto di "costruzione", agli effetti dell'art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla "costruzione" la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all'art. 891 cod. civ.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11388 del 13/05/2013