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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - accesso al fondo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 27/01/2009

Obbligo di consentire l'accesso e il passaggio nel proprio fondo - Natura - Obbligazione "propter rem" - Obbligo per il vicino di versare un'indennità e di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera conclusa - Sussistenza.

In materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 cod. civ. - secondo cui il proprietario è tenuto a permettere l'accesso o il passaggio nel suo fondo al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione del muro dell'immobile di sua proprietà - configura un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 27/01/2009