Skip to main content

Azioni a difesa della proprietà - rivendicazione - prova - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013

Domanda di rilascio di bene abusivamente occupato - Mancata allegazione della consegna della cosa in dipendenza di negozio giuridico venuto meno - Conseguenze - Qualificazione della domanda come azione di restituzione - Esclusione - Qualificazione come azione di rivendicazione - Configurabilità - Risarcimento in forma specifica della situazione possessoria ex art. 2058 cod. civ. - Inammissibilità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013

massima|green


Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013


La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile.


Cod. Civ. art. 948
Cod. Civ. art. 1168
Cod. Civ. art. 2043
Cod. Civ. art. 2058
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 112