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limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali -

proprietà - nelle costruzioni - in genere - Disciplina delle distanze ex art. 41 quinquies, legge n. 1150 del 1942 - Condizioni - Edificazioni a scopo residenziale, ancorché realizzate in zone del territorio non destinate a civili abitazioni- - Applicabilità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 1251 del 18/01/2013

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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 1251 del 18/01/2013
La disciplina delle distanze legali tra edifici, dettata dall'art. 41 quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), trova applicazione in tutti i casi di edificazione a scopo residenziale, ancorché realizzata in zona del territorio comunale con una vocazione non residenziale, non potendosi consentire che un intervento edilizio illecito, in quanto effettuato in una zona nella quale l'edificazione a civile abitazione sia del tutto esclusa (nella specie, in zona industriale), rimanga assoggettato ad una disciplina meno rigorosa di quella operante per le costruzioni eseguite in zone del territorio espressamente destinate dallo strumento urbanistico ad edilizia residenziale.

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