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Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27456 del 29/12/2016

Beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico - Alternatività della tutela ex art. 823, comma 2, c.c. - Portata – Fattispecie

In tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico, il principio di alternatività della tutela ex art. 823, comma 2, c.c. non preclude all’ente che abbia agito in autotutela amministrativa con attività provvedimentale (nella specie, ordine di demolizione di opere edilizie costruite su un area appartenente al patrimonio disponibile di un comune) di esperire una diversa e successiva forma di reazione dinanzi al giudice ordinario (nella specie, azione di rilascio per illegittima occupazione), laddove il provvedimento adottato in autotutela abbia esaurito i propri effetti a causa del venir meno dello scopo pubblicistico al quale era preordinato (nella specie, realizzazione di un centro cucine per le mense comunali), atteso che la menzionata norma afferma la possibilità di esperire entrambe le tutele, ma non anche il principio che “electa una via, non datur recursus ad alteram”.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27456 del 29/12/2016