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Controversia promossa dal cedente contro il debitore – Cass. n. 10442/2023

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - Obbligazioni in genere - Cessione dei crediti - - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento del cessionario in qualità di successore a titolo particolare - Condanna del convenuto all'adempimento in favore del cessionario medesimo - Ammissibilità - Condizioni - Mancata estromissione del cedente - Irrilevanza - Conseguenze.

 

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10442 del 19/04/2023 (Rv. 667627 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Proc_Civ_art_111

 

Corte

Cassazione

10442

2023