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Cessione del credito in pendenza del giudizio – Cass. n. 5649/2023

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito - Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.

 

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5649 del 23/02/2023 (Rv. 666943 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_105

 

Corte

Cassazione

5649

2023