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Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Cass. n. 3736/2023

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Esclusione pattizia dell'applicazione degli interessi moratori - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023 (Rv. 666703 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1965

 

Corte

Cassazione

3736

2023