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Finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio – Cass. n. 27302/2022

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Opposizione stato passivo - Finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio - Datore di lavoro fallito ammesso al trattamento di CIGS per alcuni lavoratori - Legittimazione passiva - Condizioni.

 

In tema di opposizione allo stato passivo proposta dal finanziatore del lavoratore dipendente, nei confronti del fallimento del datore di lavoro, quando il finanziamento sia assistito da cessione del quinto dello stipendio ed il datore di lavoro abbia ottenuto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per un determinato numero di lavoratori, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della cessione se il dipendente finanziato non è ricompreso tra i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale, mentre in caso contrario la legittimazione spetta all'INPS, quale ente erogatore, per il tempo di durata della CIGS.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27302 del 16/09/2022 (Rv. 665944 - 01)

 

Corte

Cassazione

27302

2022