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Contratto di vitalizio alimentare – Cass. n. 20150/2022

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - rendita vitalizia (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento - Azione intentata dalle parti o da un terzo - Onere della prova - Riparto - Differenze.

 

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022 (Rv. 665013 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1878, Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

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