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Atto di costituzione in mora – Cass. n. 27412/2021

obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - Atto di costituzione in mora - Natura recettizia - Forma scritta - Necessità - Interruzione della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza - Fattispecie.

 

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).

Corte di Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (rv. 662416 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_139

 

Corte

Cassazione

27412

2021