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Atto di costituzione in mora - Natura – Cass. n. 12182/2021

Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - contenuto e forma dell'atto - Atto di costituzione in mora - Natura - Sottoscrizione - Necessità - Conseguenze - Inefficacia interruttiva della prescrizione - Condotta successiva integrativa rispondente al requisito di forma prescritto - Inefficacia - Fattispecie.

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici; pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 (Rv. 661326 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1221, Cod_Civ_art_2943