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Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto – Cass. n. 12611/2021

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Esclusione - Verifiche del debitore ceduto - Limiti - Fattispecie.

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0458, Cod_Civ_art_1189, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264