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Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo buona fede – Cass. n. 9200/2021

Obbligazioni in genere - comportamento secondo correttezza - Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie.

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato una condotta contraria a buona fede e correttezza nel mancato ripristino della fornitura di energia elettrica in favore dell'utente, nonostante l'istanza di quest'ultimo, in quanto il somministrante aveva rilevato che l'utenza risultava a nome di altro soggetto, anche se un sopralluogo o una richiesta di chiarimenti, sebbene non previsti dal contratto, avrebbero potuto dimostrare che si trattava della medesima utenza, semplicemente volturata a un terzo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218