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Interessi - Tasso di sostituzione – Cass. n. 4033/2021

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Tasso di sostituzione previsto dall'art.1 del d.l. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica della disciplina di cui alla l. n. 108 del 1996 - Applicabilità ai rapporti risolti o receduti con residui effetti restitutori in capo al mutuatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interessi usurari, il cd. "tasso di sostituzione", previso dall' art.1, comma 3, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n.24 del 2001), di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996, si applica, a norma del comma 2 del medesimo articolo, ai mutui a tasso fisso "in essere" alla data della sua entrata in vigore; pertanto esso non può essere invocato in relazione ai contratti precedentemente risolti o receduti, in cui residuano soltanto obbligazioni restitutorie immediatamente esigibili, rispetto alle quali non vi è spazio per interventi manutentivi del regolamento contrattuale, quale quello costituito dal predetto "tasso di sostituzione". (Fattispecie relativa a contratto di mutuo fondiario risolto prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 394 del 2000, in seguito ad avvalimento di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., da parte del mutuante, con residuo obbligo del mutuatario di restituire il capitale ancora dovuto, maggiorato degli interessi moratori).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4033 del 16/02/2021 (Rv. 660596 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1815