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Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Cass. n. 26496/2020

Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Tardiva corresponsione al farmacista della seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione di farmaci di classe A - Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26496 del 20/11/2020 (Rv. 659462 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284

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