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Banca - Cessione di rapporti giuridici in blocco – Cass. n. 20495/2020

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Banca- Cessione di rapporti giuridici in blocco - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs n. 385 del 1993 - Sufficienza - Notificazione al debitore ceduto - Ammissibilità - Modalità - Incidenza sul trasferimento del credito - Esclusione.

L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 (Rv. 659146 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1264

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CASSAZIONE

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