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Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario - Cass. n. 19597/2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi -Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Controversie relative - Oneri probatori delle parti. Prova civile - onere della prova

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

INTERESSI MORATORI

Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2697

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