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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10810 del 05/06/2020 (Rv. 658166 - 01)

Presupposti - Possibilità di concreta restituzione - Azione di ingiustificato arricchimento - Operatività - Limiti - Soggetto legittimato all'azione di reintegra patrimoniale - Individuazione.

L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico; la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10810 del 05/06/2020 (Rv. 658166 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2041, Cod_Proc_Civ_art_100