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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 26353 del 17/10/2019 (Rv. 655554 - 01)

Accise - Credito d'imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica - Natura - Strumento fisiologico perequativo - Distinzione - Fatto patologico ex art. 2033 c.c. - Assimilabilità - Esclusione - Conseguenze - Termini di esercizio - Decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (testo vigente "ratione temporis") - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul).

In tema di accise, il credito di imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica di cui agli artt. 8, comma 10, della l. n. 448 del 1998 e 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1999, costituisce strumento "fisiologico" avente finalità perequative, non assimilabile all'indebito pagamento del tributo, costituente invece fatto "patologico" riconducibile all'art. 2033 c.c., sicché risulta sottratto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell'accisa dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis") il quale, essendo disposizione di stretta interpretazione, si applica soltanto ai pagamenti indebiti. (Fattispecie in tema di credito d’imposta vantato da società erogatrice di gpl a compensazione della riduzione della bolletta energetica in favore di utenti svantaggiati).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 26353 del 17/10/2019 (Rv. 655554 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033