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Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - soggettivo – Cass. 14608/2019

Versamento erroneo - Obbligo personale - Scusabilità - Natura - Indebito soggettivo - Conseguenze - Istanza di rimborso - Art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Operatività.

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi .

Il versamento effettuato da chi non vi era tenuto, nell’erroneo ma scusabile convincimento di esservi personalmente obbligato, configura un indebito soggettivo "ex latere solventis", con la conseguenza che il "solvens" ha azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare istanza di rimborso, trovando applicazione l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento e, dunque, in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al versamento, all'"an" od al "quantum" del tributo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14608 del 29/05/2019 (Rv. 654112 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2036 – Indebito soggettivo