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Estinzione dell'obbligazione - compensazione legale – Cass. 13647/2019

Momento genetico del credito opposto in compensazione - Rilevanza - Credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Declaratoria di estinzione per compensazione giudiziale solo dopo il pignoramento.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. - il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione - ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la cd. compensazione impropria o atecnica tra il credito per retribuzioni e t.f.r. ed il risarcimento spettante al datore di lavoro in quanto fondato su fatto genetico - condotta illecita del lavoratore - anteriore benché giudizialmente accertato in epoca successiva al pignoramento avente ad oggetto il primo).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13647 del 21/05/2019 (Rv. 653964 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2917 – Estinzione del credito pignorato

Cod. Civ. art. 1246 – Casi in cui la compensazione non si verifica