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Ripetizione di indebito oggettivo - onere probatorio a carico dell'attore

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo - onere probatorio a carico dell'attore – contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018

Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018