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Cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - trasferimento del credito al momento stesso della cessione

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - trasferimento del credito al momento stesso della cessione - cessione "pro solvendo" - effetto traslativo - configurabilità - conseguenze - azione contro il debitore ceduto - diligenza esigibile in capo al cessionario - onere della prova - contenuto – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 cod. civ.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018