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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018

Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Insussistenza - Verifiche del debitore ceduto - Limiti.

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018