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Obbligazioni in genere - solidarietà - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004

Contratto preliminare di vendita di bene comune indiviso - Disparità delle quote ideali dei comunisti - Solidarietà passiva degli alienanti - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze.

In caso di stipulazione di un preliminare di vendita di bene in comunione "pro indiviso" sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, e cioè la pluralità dei soggetti, l'identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti (la prestazione del consenso alla stipula del contratto definitivo di vendita) e l'identità della fonte dell'obbligazione (il contratto preliminare stipulato), non rimanendo essa esclusa in ragione della eventuale disparità delle quote ideali in titolarità dei medesimi, aspetto questo concernente solamente il rapporto (interno) tra di essi intercorrente - valendo a segnare la proporzione dei reciproci diritti in caso di adempimento solamente da parte di uno o alcuni-, e non anche quello (esterno) con i creditori.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004