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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11973 del 18/11/1995

Contratto nullo per violazione di norme imperative - Pagamento effettuato in base ad esso - Ripetibilità - Differenza con il pagamento effettuato in base a contratto contrario al buon costume.

Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell'art. 2033 cod. civ. (diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume) la ripetibilità di quanto sia stato pagato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11973 del 18/11/1995