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Obbligazioni in genere - solidarietà - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017

Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017