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Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17713 del 07/09/2016

Ricognizione di debito - Prova del debitore di estinzione del rapporto fondamentale - Conseguenze - Prova di altre ragioni di credito - Onere del creditore - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la pretesa creditoria del subagente, fondata su alcune fatture, essendo stata accertata, tramite CTU, la corresponsione di tutte le provvigioni dovute e non essendo stata allegata dalla asserita creditrice, l'esistenza di ragioni creditorie ulteriori riferibili a compensi non provvisionali).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17713 del 07/09/2016